30 anni di cooperazione e solidarietą

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Albo Naz. Soc. Coop.
N. 03/017/052/1079

aderenti

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Cooperativa aderente a Contratto di Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies C.C.

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Statuto
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STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, con sede nel Comune di Chiari (BS), la Societa' cooperativa edilizia di abitazione denominata "CASA COOPERATIVA POPOLARE PADANA - SOCIETA' COOPERATIVA", con la denominazione abbreviata "POPOLARE PADANA S.C.".

2. La Cooperativa potra' svolgere la propria attivita' in Italia e negli altri Stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potra' istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze,  nei modi e nei termini di legge.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle cooperative, nonche' le disposizioni in materia di societa' per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata - Adesioni

1. La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

2. La Societa', previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e/o ad altre organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai loro organismi territoriali.

Articolo 3 - Scopo Mutualistico

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale della persona.

2. La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in proprieta', in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonche' in via accessoria o strumentale l' attivita' od i servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente od indirettamente all'oggetto sociale principale.

2. Per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Societa' puo' compiere tutti i contratti, le operazioni e gli atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, i rapporti e gli apporti previsti od ammessi dalle disposizioni in vigore.

In particolare, la Societa' puo':

a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprieta' di Enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire od  acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana;

c. assegnare ai soci in godimento, in proprieta' e/o locare ai soci ed ai terzi le unita' immobiliari comprese negli edifici sociali ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;

d. alienare a soci ed a terzi le unita' immobiliari con destinazione non residenziale;

e. prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e  nella gestione delle abitazioni;

f. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

g. avvalersi di tutte agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non;

h. ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;

i. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Societa' che dei soci;

l. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

m. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Societa' o dei soci, purche' relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;

n. costituire ed essere socia di societa' per azioni od a responsabilita' limitata in conformita' alle leggi vigenti;

o. consorziarsi con altre cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' e dei servizi di comune interesse;

p. quale attivita' strumentale non prevalente, assumere partecipazioni in societa' cooperative ed in consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attivita' di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale;

q. partecipare a Gruppi Cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies del Codice Civile;

r. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Societa', che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quella della Societa' e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Societa'.

3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Societa' si avvalga, non costituiscono requisiti per la assunzione della qualita' di socio, ma unicamente per beneficiare delle attivita' e dei servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

4. Gli Amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attivita' effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Societa', inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Societa';

b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere,

c. dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Societa' e di non svolgere attivita' effettivamente in concorrenza con quelle della Societa'.

2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia,  il certificato di residenza del richiedente ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della societa', la sede legale, l'oggetto sociale, la data di costituzione, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale e ad essa deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Societa' assunta dall'organo statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza e di integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Societa' ed il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la societa' e' nel pieno godimento dei suoi diritti.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2° comma  C.C..

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalita' e nei termini definiti dalla delibera di ammissione stessa.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio puo', entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione, se non appositamente convocata.

4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo e' tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Societa', deve:

a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;

b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;

c. versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il socio e' tenuto:

a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;

c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Societa';

d. a comunicare mediante lettera raccomandata i cambiamenti del proprio domicilio.

4. La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

Articolo 9 - Diritti dei soci

1. lI socio che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attivita' realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Societa', nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

2. La Societa' si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e di suggerimenti, alle attivita' svolte per il conseguimento  dell'oggetto sociale e la piu' diffusa e tempestiva informazione sulle attivita' programmate e realizzate.

3. I soci che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonche', quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 10 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge puo' recedere il socio:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dai rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,  in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'organo amministrativo, verificata la legittimita' del recesso, potra' comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che:

- i rapporti mutualistici col socio receduto si risolvano con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso e' stato comunicato;

oppure

- i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale e cioe' con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda;

oppure

- al contrario, che non venga meno l'obbligo di completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

Articolo 11 - Esclusione del socio

1. La esclusione dalla Societa' e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Societa';

b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali ed alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la societa' e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile, fatta eccezione per gli interdetti e per gli inabilitati;

c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto od in parte il versamento della partecipazione  sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Societa' o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;

d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Societa' od assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento di un alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri.

2. La delibera di esclusione e' comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Societa'.

Articolo 12 -  Morte del socio

1. Ove chiamati all'eredita', al socio deceduto si possono sostituire nella qualita' di socio, conservandone l'anzianita' di adesione alla societa', il coniuge superstite non separato legalmente, i figli ed i genitori, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla societa'.

2. Nel caso di pluralita' dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrera' nel rapporto, con rinuncia da parte degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

3. La sostituzione del socio defunto non puo' aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Societa' o sia stato avviato il procedimento di esclusione. Nel caso in cui esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Societa', la sostituzione e' subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonche' la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalita' richieste per l'ammissione a socio,  devono essere inviati alla Societa', per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio. Trascorso inutilmente il termine di 180 (centottanta) giorni, ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto, la partecipazione del socio deceduto e' liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Societa' sono risolti.

5. Le modalita' di successione al socio deceduto, prenotatario ed assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione

1. I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato od aumentato ai sensi dell'articolo 21 del presente. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si e' verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli puo' essere corrisposta in piu' rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III

Partecipazioni - strumenti finanziari - Prestiti

Articolo 14 - La partecipazione sociale

1. Le partecipazioni sociali dei soci sono rappresentate da azioni.

Salvo diversa disposizioni di leggi speciali, la Societa' non emette i relativi titoli azionari a sensi del primo comma dell' articolo 2346 C.C.

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio non puo' essere inferiore al valore minimo, ne' superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi od a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma C.C..

Articolo 15 - Azioni di partecipazione cooperativa

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attivita' sociale approvati dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

2. La delibera di autorizzazione all'emissione deve stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:

a. l'importo complessivo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potra' comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle societa' cooperative, il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;

b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;

c. la remunerazione, che non potra' in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle azioni sociali e le modalita' di corresponsione della stessa;

d. l'eventuale diritto di opzione a favore dei soci;

e. le modalita' di circolazione;

f. il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.

Articolo 16 - Strumenti finanziari

1. E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati ai soci od a terzi, anche con durata limitata.

2. L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria la quale delega il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione e stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge:

a. l'importo complessivo dell'emissione;

b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli,  nonche' per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;

c. l'eventuale diritto d'opzione dei soci;

d. l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari nei limiti ed a sensi di legge.

Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalita' di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.

Articolo 17 -  Modalita' di voto degli strumenti finanziari.

1. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si operera' una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potra' avere un valore frazionario anche inferiore all'unita'.

2. Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attivita' sociale, e' riservata la nomina di almeno un amministratore e, ove la Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, un sindaco effettivo ed uno supplente, nonche' di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sara' deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori puo' prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o di sindaci, ove la Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, purche' non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresi' i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 18 - Assemblee speciali

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari sono costituiti in assemblea speciale il cui funzionamento e' regolato dal successivo articolo 30.

Articolo 19 -  Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilita'.

2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilita' per la Societa' e maggiore coerenza con le proprie finalita', i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilita' di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio  non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4. La raccolta del risparmio e' consentita esclusivamente nei confronti dei soci, non puo' prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformita' alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalita' compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6. Le modalita' di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, cosi' come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad esso dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalita' stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Societa'; il foglio illustrativo e' consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7.  I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi od alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalita', condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono  raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Societa'. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio od all'attivita' ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Societa' ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 20 - Patrimonio della societa'

1. Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

a. dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci, ciascuna - come detto - di valore non inferiore ne' superiore ai limiti di legge;

- dai versamenti dei soci finanziatori;

- dalle Azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dalla riserva legale;

c. dall'eventuale sovrapprezzo;

d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

e. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere "c" e "d", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento.

3. La Cooperativa puo' costituire uno o piu' patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 21 - Ristorni

1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale o del valore o del numero delle azioni di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 20 del presente. L'apposito regolamento definisce le modalita' attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformita' ai principi di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;

c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.1992, n. 59;

d. ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalita' prevista dal precedente articolo art. 21;

e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente;

f. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente;

g. la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione di ristorni ai soci, ai sensi del precedente articolo e' consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'Assemblea puo' sempre deliberare, in alternativa alle destinazioni di cui alle lettere c), d), e)  f) e g) del comma precedente, che la totalita' degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta alla riserva legale di cui alla lettera a).

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETa'

Articolo 23 - Organi della Societa'

1. Sono organi della Societa':

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio di Amministrazione;

c. Il Presidente della Societa';

d. Il Collegio Sindacale, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei soci;

e. Le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Societa'.

Articolo 24 - Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci e' ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformita' allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 25 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;

1.b. scioglimento anticipato della Societa';

1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;

1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di societa' interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

1.e. l'emissione degli strumenti finanziari.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

2.a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge e di statuto;

2.b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, eventuale nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, quando previsto, del Revisore Contabile o della societa' di revisione alla quale e' conferito l'incarico del controllo contabile;

2.c. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attivita' collegiale, nonche' del compenso dei Sindaci, se nominati, e, quando previsto, del soggetto al quale e' conferito l'incarico del controllo contabile della Societa';

2.d. responsabilita' degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

2.e. in conformita' a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la Cooperativa ed i soci;

2.f. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

2.g. delibera sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilita' di questo per gli atti compiuti.

Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, e' convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresi' fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non puo' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ne' essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non puo' essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unita' locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza ed e' inoltre comunicato ai soci con mezzi che  garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nel medesimo termine di  dieci  giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, potra' scegliere anche altri mezzi per la diffusione dell'avviso di convocazione.

3. L'assemblea e' convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purche' nella  Provincia di Brescia.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potra' avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale: in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio. Il tutto come indicato e specificato nel precedente articolo 22, comma 3°.

5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione e' effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 27 - Costituzione dell'Assemblea dei soci

e validita' delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I soci con insufficiente anzianita' di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore delle azioni sottoscritte; al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta.

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea straordinaria convocata per l'assunzione della deliberazione riguardante l'alienazione o l' assegnazione in proprieta' degli immobili sociali a proprieta' indivisa assegnati in godimento ai soci e' regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e la delibera e' validamente presa quando ottenga il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti e rappresentati.

I predetti quorum sono stabiliti anche per la modifica del presente comma 6.

7. In ogni caso le votazioni devono essere palesi.

8. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea  verifica   la regolarita' della sua costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, il quale deve indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 28 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti sia della Societa' che di societa' da queste controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto  e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

3. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di cinque soci, con deleghe separate per ognuno di essi.

Articolo 29 - Assemblee separate

1. Qualora la societa' abbia piu' di tremila soci e svolga la sua attivita' in piu' province ovvero abbia piu' di cinquecento soci e realizzi piu' gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 C.C. e' previsto lo svolgimento di assemblee separate.

2. In tal caso, l'Assemblea  dei soci e' costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.

3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale od in qualsiasi altro luogo, purche' in Italia.

4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalita' prevista per la convocazione dell'Assemblea dei soci, per una data anteriore di almeno otto giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.

5. L'avviso di convocazione e' unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.

6. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali e' competente l'Assemblea dei soci.

7. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione.  L'Assemblea separata puo' anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

8. I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati e' considerato sia ai fini della regolarita' della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validita' delle deliberazioni dalla stessa adottate. Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

9. Per la regolarita' della costituzione e della validita' delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni relative all'assemblea dei soci. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.

10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validita' della deliberazione.

Articolo 30 - Assemblee speciali

1. Se l'Assemblea della Societa' ha deliberato la emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono l'apposita Assemblea speciale.

2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonche' sull'azione di responsabilita' nei suoi confronti;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che pregiudichino i diritti della categoria;

c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo e' gestito dalla Societa' ed e' utilizzato dal Rappresentante comune;

d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

e) sugli altri argomenti di interesse comune.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto.

Esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Societa'; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Societa' e di impugnarne le deliberazioni; puo' esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e puo' ottenerne estratti.

4. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).

5. L'Assemblea speciale e' convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei novanta giorni successivi la richiesta, la convocazione e' effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

6. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarita' della sua costituzione e per la validita' delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea ordinaria dei soci.

7. All'Assemblea speciale possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

Articolo 31 - Composizione del Consiglio di Amministrazione -

Nomina, cessazione e responsabilita' dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di quindici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi, ne' la dichiarazione di fallimento o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di tre mandati. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio e' stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

5. I compensi degli Amministratori, per la loro attivita' collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

6. Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

7. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitate uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

b. non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli e' stato indicato;

c. non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

8. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente e' accertato dal Presidente, il quale ne da' immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 C.C.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione e' effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 32 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Societa' e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilita' di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti  e le modalita' di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, di redazione dei progetti di fusione e di scissione, di convocazione dell'Assemblea, di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi e' riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio puo' altresi' delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dal Consiglio stesso il quale determinera' il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresi' astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio,  il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, di notizie o di opportunita' di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 33 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformita' alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilita', per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea  dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:

a. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, di recesso, di esclusione e di  decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b. proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

c. deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;

d. convocare l'Assemblea dei soci e, se costituite, le Assemblee speciali;

e. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

f. predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa,  da sottoporre all'Assemblea dei soci;

g. deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile;

h. deliberare la costituzione e l'apertura di uffici e di  sedi secondarie della Cooperativa;

i. stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attivita'; in particolare, fra l'altro, deliberare la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui gia' concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre, consentire la cancellazione di ipoteche e qualsiasi annotazione nei Registri Immobiliari, rinunziare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito e svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;

j. transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;

k. deliberare il conferimento di procure per singoli atti o per determinate categorie di atti, ferma la facolta' attribuita al Presidente della Cooperativa;

l. assumere e licenziare i dirigenti ed i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;

m. nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone le mansioni ed i compensi;

n. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile e dell' articolo 31, comma 8 del presente;

o. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonche' dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attivita' della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;

p. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;

q. deliberare sulla fusione per incorporazione di societa' interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi e nei limiti degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

r. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 primo comma Codice Civile, con le modalita' di cui all'articolo 2513 Codice Civile e predispone la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonche' le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

s. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;

t. acquistare azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;

u. deliberare, nei limiti e per le finalita' di cui all'articolo 4 del presente l'assunzione di partecipazioni in altre imprese.

Articolo 34 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

e validita' delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.

2. Il Consiglio e' convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere inviata per telegramma o per fax con un preavviso di almeno un giorno non festivo.

3. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parita' di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente della Cooperativa designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alla legge od allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio Sindacale, se nominato, e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 del Codice Civile.

Possono essere altresi' impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 del Codice Civile.

Articolo 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

e della Cooperativa

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa e' nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Societa'.

2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:

a. stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. incassare le somme dovute alla Societa', a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

c. stare in giudizio per conto della Societa' presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Societa' presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

d. curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente revisione cooperativa od ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e. rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2.8.2002, n. 220;

f. curare la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti  finanziari;

g. provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice Civile per la iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma del Codice Civile, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci, se nominati.

3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o dell' impedimento del Presidente.

4. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono cumulabili con quella di Consigliere Delegato.

Articolo 36 - Composizione e doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, ai possessori di tali strumenti puo' essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.

2. Se la Cooperativa e' dotata di Collegio Sindacale, tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. In caso di nomina del Collegio Sindacale, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a. coloro che siano legati alla Cooperativa od alle societa' da questa controllate o che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, l' inabilitazione o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' controllate dalla Cooperativa, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

4. I Sindaci effettivi, se nominati, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio e' stato ricostituito.

I Sindaci sono sempre rieleggibili.

5. Ove la Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

6. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea perche' provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio e' assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco piu' anziano di eta'.

7. I Sindaci, se nominati, possono essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa, sentito l'interessato.

Articolo 37 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Societa' e sul suo concreto funzionamento.

2. Fino a quando la Societa' non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio Sindacale, se nominato, il controllo contabile della Societa'.

3. Se nominato, il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. vigila sulla conformita' alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Societa' e dei valori e dei titoli di proprieta' della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Societa';

e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attivita' di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

f. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione e, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, puo' convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere;

g. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresi' sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalita' di cui al successivo articolo 2513 C.C.;

h. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

i. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2.8.2002, n. 220.

4. I Sindaci, se nominati, devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. Per l'esecuzione del controllo contabile, il Collegio Sindacale, se nominato, in particolare:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano.

6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del Revisore contabile o della societa' di revisione alla quale e' conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

7. Il Collegio Sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunione deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

8. Il Collegio Sindacale, se nominato, e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38 - Controllo contabile

1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero allorche' la Cooperativa non sia dotata di Collegio Sindacale, il controllo contabile e' esercitato da un Revisore Contabile o da una Societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico del controllo contabile e' conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore od alla societa' di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico puo' essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nella cui circoscrizione la Cooperativa ha sede, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

L'incarico cessa inoltre automaticamente, se la Cooperativa non e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato, allorche', per adeguarsi ad un obbligo di legge ovvero per scelta autonoma, l'Assemblea dei soci ritenga di procedere alla nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, ai sensi del precedente articolo 37 il controllo contabile e' attribuito al Collegio Sindacale.

In ogni caso di cessazione dell'incarico, il Revisore Contabile o la societa' di revisione scambia tempestivamente con il nuovo soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

3. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

a. i Sindaci della Cooperativa o delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

b. coloro che siano legati alla Cooperativa od alle societa' da questa controllate o che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, l' inabilitazione o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' controllate dalla Cooperativa, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Qualora l'incarico sia conferito ad una societa' di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. Il soggetto incaricato del controllo contabile:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

c. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;

d. puo' chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e puo' procedere ad ispezioni;

e. scambia tempestivamente con il Collegio Sindacale, se nominato, le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;

f. documenta l'attivita' svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

6. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; e' responsabile della veridicita' delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformita' agli obblighi della propria carica.

7. L'azione di responsabilita' contro il soggetto incaricato del controllo contabile e' promossa dall'Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale, uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilita' sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione puo' essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 39 - Scioglimento e liquidazione della Societa'

1. Lo scioglimento anticipato della Societa', quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, e' deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralita' di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Societa';

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - e' devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31.1.1992, n. 59.

3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprieta' della Societa' eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g) del presente la cui proprieta' deve essere trasferita all'Ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 40 - Requisiti mutualistici

1. Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente, le clausole mutualistiche del presente statuto in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art.  22, 4° comma), non ripartibilita' delle riserve (art. 20,  2° comma) e di devoluzione del patrimonio (art. 39, 2° comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 41 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la societa' o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonche' le controversie promosse da amministratori, componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e liquidatori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 5, alla decisione di un  arbitro unico nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato,  dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Societa'. La clausola compromissoria e' vincolante per gli amministratori, per i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

2. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

3. La domanda di arbitrato proposta dalla Cooperativa o nei suoi confronti e' depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Cooperativa ed e' resa disponibile ai soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile.

4. L'arbitro decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, 2° comma, del Codice di Procedura Civile.

5. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previsti dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 5.

6. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Societa'.

Articolo 42 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle societa' cooperative e, in quanto compatibili, sulle societa' per azioni.
 

 

1043 soci iscritti,
1160 unitą costruite,
62 interventi realizzati
in 28 Comuni
in 35 anni di attivitą.

UNA CERTEZZA PER I SOCI.


CASA COOPERATIVA POPOLARE PADANA s.c.

Cod. Fisc. e iscrizione Reg. Imprese di Brescia n. 00912690179  -  REA n. 209402  -  P.IVA: 00587600982

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