TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 - Costituzione e sede
1. E' costituita, con sede nel Comune di
Chiari (BS), la Societa' cooperativa edilizia di abitazione denominata "CASA
COOPERATIVA POPOLARE PADANA - SOCIETA' COOPERATIVA", con la
denominazione abbreviata "POPOLARE PADANA S.C.".
2. La Cooperativa potra' svolgere la
propria attivita' in Italia e negli altri Stati europei e, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, potra' istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, nei modi e nei termini di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente
previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si
applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle
cooperative, nonche' le disposizioni in materia di societa' per azioni in
quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Articolo 2 - Durata - Adesioni
1. La Cooperativa ha durata fino al
31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potra' essere prorogata
con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. La Societa', previa delibera del
Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i
regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e/o ad altre
organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo ed ai loro organismi territoriali.
Articolo 3 - Scopo Mutualistico
1. La Cooperativa ha lo scopo di
perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla
casa e l'integrazione sociale della persona.
2. La Cooperativa puo' svolgere la
propria attivita' anche con terzi non soci.
Articolo 4 - Oggetto sociale
1. La Cooperativa, con riferimento ai
requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente
l'assegnazione ai soci in proprieta', in godimento, ovvero in locazione o
con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi e
pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della
Cooperativa, nonche' in via accessoria o strumentale l' attivita' od i
servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente od
indirettamente all'oggetto sociale principale.
2. Per la realizzazione delle finalita'
che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Societa' puo' compiere tutti i
contratti, le operazioni e gli atti di natura immobiliare, mobiliare e
finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, i rapporti e gli apporti
previsti od ammessi dalle disposizioni in vigore.
In particolare, la Societa' puo':
a. acquistare ed alienare aree anche a
mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprieta' di
Enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed
anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire od
acquisire l'usufrutto sugli stessi;
b. costruire ed effettuare interventi di
manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione
urbana;
c. assegnare ai soci in godimento, in
proprieta' e/o locare ai soci ed ai terzi le unita' immobiliari comprese
negli edifici sociali ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che
comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;
d. alienare a soci ed a terzi le unita'
immobiliari con destinazione non residenziale;
e. prestare ai soci servizi diretti ad
assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni;
f. contrarre mutui e finanziamenti di
altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni
bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale,
comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e
la emissione di cambiali;
g. avvalersi di tutte agevolazioni
vigenti in materia di edilizia residenziale e non;
h. ricevere prestiti dai soci destinati
al conseguimento dell'oggetto sociale;
i. stipulare contratti di assicurazione,
sia nell'interesse della Societa' che dei soci;
l. effettuare anticipazioni e
finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto
sociale;
m. concedere ed ottenere avalli,
fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Societa' o
dei soci, purche' relative ad operazioni finalizzate al conseguimento
dell'oggetto sociale;
n. costituire ed essere socia di societa'
per azioni od a responsabilita' limitata in conformita' alle leggi vigenti;
o. consorziarsi con altre cooperative per
lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' e dei servizi di comune
interesse;
p. quale attivita' strumentale non
prevalente, assumere partecipazioni in societa' cooperative ed in consorzi
di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attivita'
di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale;
q. partecipare a Gruppi Cooperativi
paritetici di cui all'art. 2545 septies del Codice Civile;
r. aderire ad associazioni, fondazioni ed
enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.
TITOLO II
SOCI
Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci
1. Il numero dei soci e' illimitato e non
puo' essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la
iscrizione all'Albo nazionale della societa' cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi.
2. Possono essere soci le persone
fisiche, che non siano fallite o condannate per reati che prevedono
l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano
interessi contrastanti con quelli della Societa', che non esercitino in
proprio imprese concorrenziali con quella della Societa' e che si impegnino
ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della
Societa'.
3. I requisiti soggettivi eventualmente
richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Societa' si avvalga, non
costituiscono requisiti per la assunzione della qualita' di socio, ma
unicamente per beneficiare delle attivita' e dei servizi mutualistici
realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
4. Gli Amministratori non possono
accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che
esercitino attivita' effettivamente in concorrenza con gli interessi della
Cooperativa.
Articolo 6 - Domanda di ammissione
1. Chi desidera divenire socio deve
presentare domanda scritta alla Societa', inviata per raccomandata con
avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa
ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:
a. cognome, nome, luogo e data di
nascita, residenza, domicilio, professione, cittadinanza, composizione del
nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo
presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Societa';
b. valore della partecipazione che
intende sottoscrivere,
c. dichiarazione di conoscere e di
accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Societa' e di non
svolgere attivita' effettivamente in concorrenza con quelle della Societa'.
2. Alla domanda di ammissione di cui al
comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il
certificato di residenza del richiedente ovvero la relativa dichiarazione
sostitutiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. Nella domanda di ammissione presentata
da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati
elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della societa', la
sede legale, l'oggetto sociale, la data di costituzione, il cognome ed il
nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice
fiscale e ad essa deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello
statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente
e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, l'estratto autentico
della deliberazione di adesione alla Societa' assunta dall'organo
statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza e di
integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Societa' ed il
certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la societa' e'
nel pieno godimento dei suoi diritti.
Articolo 7 - Procedura di ammissione
1. Il Consiglio di Amministrazione
delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalita' ed
i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2° comma C.C..
2. La delibera di ammissione deve essere
comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro
dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale
secondo le modalita' e nei termini definiti dalla delibera di ammissione
stessa.
3. In caso di rigetto della domanda di
ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta
giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,
l'aspirante socio puo', entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di
ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima
successiva convocazione, se non appositamente convocata.
4. Nel caso di deliberazione difforme da
quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo e' tenuto a recepire
quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta
giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
5. Gli amministratori illustrano nella
relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi soci.
Articolo 8 - Obblighi dei soci
1. Il socio, all'atto dell'ammissione
alla Societa', deve:
a. sottoscrivere e versare la
partecipazione sociale sottoscritta;
b. versare il sovrapprezzo di cui
all'art. 2528, comma 2, del Codice Civile, nella misura eventualmente
stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed
indicata nella comunicazione di ammissione;
c. versare una somma a titolo di tassa di
ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio e' tenuto:
a. all'osservanza dello Statuto, dei
Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
b. al versamento degli apporti finanziari
e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
c. a rispettare puntualmente gli impegni
assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con
la Societa';
d. a comunicare mediante lettera
raccomandata i cambiamenti del proprio domicilio.
4. La qualita' di socio si perde per
recesso, esclusione e morte.
Articolo 9 - Diritti dei soci
1. lI socio che sia in regola con i
versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del
quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di
partecipare a tutti i programmi ed attivita' realizzati e di beneficiare di
tutti i servizi prestati dalla Societa', nei termini ed alle condizioni
previste dai relativi Regolamenti.
2. La Societa' si dota di strutture e di
strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di
tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e di
suggerimenti, alle attivita' svolte per il conseguimento dell'oggetto
sociale e la piu' diffusa e tempestiva informazione sulle attivita'
programmate e realizzate.
3. I soci che siano in regola con i
conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e
nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione,
hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese,
nonche', quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo
richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa
abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un
rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia,
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.
Articolo 10 - Recesso
1. Oltre che nei casi previsti dalla
legge puo' recedere il socio:
a. che abbia perduto i requisiti per
l'ammissione;
b. che non si trovi piu' in grado di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. E' vietato in ogni caso il recesso
parziale.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione
constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se
ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino
il recesso.
4. Il recesso ha effetto per quanto
riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.
5. Lo scioglimento del rapporto sociale
determina la risoluzione dai rapporti mutualistici a decorrere dalla
chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso
contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.
L'organo amministrativo, verificata la
legittimita' del recesso, potra' comunque deliberare, comunicandolo al socio
receduto, che:
- i rapporti mutualistici col socio receduto si
risolvano con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il
recesso e' stato comunicato;
oppure
- i rapporti mutualistici si risolvano
contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale e cioe' con la
comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda;
oppure
- al contrario, che non venga meno l'obbligo di
completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e
cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei
relativi impegni.
Articolo 11 - Esclusione del socio
1. La esclusione dalla Societa' e'
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
a. perda i requisiti previsti per
l'ammissione alla Societa';
b. non ottemperi alle disposizioni dello
Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli
organi sociali ed alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che
disciplinano i rapporti in corso con la societa' e negli altri casi previsti
dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile, fatta eccezione
per gli interdetti e per gli inabilitati;
c. previa intimazione da parte degli
amministratori, non esegua in tutto od in parte il versamento della
partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni
assunte a qualunque titolo nei confronti della Societa' o si renda moroso,
in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
d. arrechi, in qualunque modo, gravi
danni materiali alla Societa' od assuma iniziative o comportamenti
pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto
sociale e in caso di assegnazione in godimento di un alloggio non lo occupi
o lo ceda in uso ad altri.
2. La delibera di esclusione e'
comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne cura l'annotazione nel
libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso
puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta
giorni dalla data della comunicazione.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale
determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra
il socio e la Societa'.
Articolo 12 - Morte del socio
1. Ove chiamati all'eredita', al socio
deceduto si possono sostituire nella qualita' di socio, conservandone l'anzianita'
di adesione alla societa', il coniuge superstite non separato legalmente, i
figli ed i genitori, purche' in possesso dei requisiti richiesti per
l'adesione alla societa'.
2. Nel caso di pluralita' dei su indicati
eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello
che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrera' nel rapporto,
con rinuncia da parte degli altri.
In assenza di sostituzione nel rapporto, gli
eredi hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.
3. La sostituzione del socio defunto non
puo' aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate
le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Societa' o sia stato
avviato il procedimento di esclusione. Nel caso in cui esistano debiti
scaduti del socio defunto nei confronti della Societa', la sostituzione e'
subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale,
interessi ed eventuali spese.
4. Il certificato di morte del socio
deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone
che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale
indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto
nonche' la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio
deceduto, che deve rispettare le modalita' richieste per l'ammissione a
socio, devono essere inviati alla Societa', per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa
ricevuta, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso. Il
Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo
socio. Trascorso inutilmente il termine di 180 (centottanta) giorni, ove non
sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto, la
partecipazione del socio deceduto e' liquidata ai sensi del presente statuto
ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e
la Societa' sono risolti.
5. Le modalita' di successione al socio
deceduto, prenotatario ed assegnatario, sono disciplinate da apposito
regolamento.
Articolo 13 - Liquidazione della
partecipazione
1. I soci receduti, esclusi e gli eredi
dei soci deceduti hanno diritto agli eventuali dividendi maturati prima
della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da
essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato od aumentato ai
sensi dell'articolo 21 del presente. La liquidazione di tale importo -
eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale -
avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si e'
verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
2. La liquidazione non comprende il
rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.
3. Il pagamento deve essere fatto entro
180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
4. La liquidazione o il rimborso della
frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli
puo' essere corrisposta in piu' rate, unitamente agli interessi legali,
entro un termine massimo di cinque anni.
TITOLO III
Partecipazioni - strumenti finanziari -
Prestiti
Articolo 14 - La partecipazione sociale
1. Le partecipazioni sociali dei soci
sono rappresentate da azioni.
Salvo diversa disposizioni di leggi speciali, la
Societa' non emette i relativi titoli azionari a sensi del primo comma dell'
articolo 2346 C.C.
2. Il valore della partecipazione di
ciascun socio non puo' essere inferiore al valore minimo, ne' superiore al
valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.
3. Le azioni non possono essere
sottoposte a pegno od a vincoli volontari e non possono essere cedute a
terzi od a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma C.C..
Articolo 15 - Azioni di partecipazione
cooperativa
1. Per l'attuazione dei programmi
pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attivita' sociale approvati
dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza l'emissione di
azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e
privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
2. La delibera di autorizzazione
all'emissione deve stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:
a. l'importo complessivo dell'emissione,
per un ammontare complessivo che non potra' comunque essere superiore al
valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto
risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle
societa' cooperative, il numero delle azioni ed il relativo valore nominale
unitario;
b. i diritti patrimoniali di
partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
c. la remunerazione, che non potra' in
ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite
massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle
azioni sociali e le modalita' di corresponsione della stessa;
d. l'eventuale diritto di opzione a
favore dei soci;
e. le modalita' di circolazione;
f. il termine di scadenza e le modalita'
di rimborso.
Articolo 16 - Strumenti finanziari
1. E' consentito alla cooperativa
emettere strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati
ai soci od a terzi, anche con durata limitata.
2. L'emissione degli strumenti finanziari
deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria la quale delega il
Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione
e stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge:
a. l'importo complessivo dell'emissione;
b. i diritti patrimoniali di
partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli,
nonche' per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
c. l'eventuale diritto d'opzione dei
soci;
d. l'eventuale fissazione di un
sovrapprezzo per gli strumenti finanziari nei limiti ed a sensi di legge.
Qualora vengono emessi strumenti finanziari non
partecipativi, con regolamento approvato dalla stessa assemblea
straordinaria, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il
numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalita' di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e
le modalita' di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalita' di
rimborso.
Articolo 17 - Modalita' di voto degli
strumenti finanziari.
1. I voti complessivamente attribuiti ai
soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono
superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o
rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si
superi tale limite, si operera' una riduzione proporzionale dei voti
esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potra' avere un valore
frazionario anche inferiore all'unita'.
2. Ai medesimi soci, in considerazione
dell'interesse che essi hanno nell'attivita' sociale, e' riservata la nomina
di almeno un amministratore e, ove la Cooperativa sia dotata di Collegio
Sindacale, un sindaco effettivo ed uno supplente, nonche' di un liquidatore
in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sara' deliberata a
maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione
separata. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni
destinate ai soci finanziatori puo' prevedere la nomina da parte di tale
categoria di un numero maggiore di amministratori o di sindaci, ove la
Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, purche' non superiore ad un
terzo dei complessivi membri dell'organo.
3. La deliberazione dell'assemblea
stabilisce altresi' i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di
Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
Articolo 18 - Assemblee speciali
1. Ricorrendo le condizioni stabilite
dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari
sono costituiti in assemblea speciale il cui funzionamento e' regolato dal
successivo articolo 30.
Articolo 19 - Prestiti
sociali
1. I prestiti effettuati dai soci alla
Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello
scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e
costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura
compatibile con le loro disponibilita'.
2. I prestiti possono essere con
restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le
remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da
privilegiare, per la loro maggiore utilita' per la Societa' e maggiore
coerenza con le proprie finalita', i prestiti vincolati, anche attraverso
l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilita' di ottenere la
restituzione a vista di una parte del prestito.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti
dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio
non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle
agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta del risparmio e'
consentita esclusivamente nei confronti dei soci, non puo' prevedere
l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione od alla gestione
di mezzi di pagamento e, in conformita' alle disposizioni di legge tempo per
tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le
condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385, con
deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.
5. I prestiti sono utilizzati dalla
Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei
termini e con modalita' compatibili con le remunerazioni riconosciute ai
soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro
rimborso.
6. Le modalita' di raccolta e di
restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un
apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed
approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche
applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio
di Amministrazione, cosi' come le condizioni contrattuali la cui definizione
ed aggiornamento sono demandate ad esso dal Regolamento deliberato
dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci
depositanti con le modalita' stabilite dallo stesso Regolamento. Il
Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni
economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della
Societa'; il foglio illustrativo e' consegnato a ciascun depositante
all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo
contratto.
7. I prestiti direttamente collegati
alla realizzazione di specifici programmi od alla fruizione di specifici
servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalita',
condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
8. Non costituiscono raccolta di
risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di
particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire
soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Societa'. Tali
depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio od all'attivita'
ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto
instaurato fra la Societa' ed il socio.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI
Articolo 20 - Patrimonio della societa'
1. Il patrimonio della cooperativa e'
costituito:
a. dal capitale sociale, che e' variabile
ed e' formato:
- da un numero illimitato di azioni dei soci,
ciascuna - come detto - di valore non inferiore ne' superiore ai limiti di
legge;
- dai versamenti dei soci finanziatori;
- dalle Azioni di partecipazione cooperativa,
destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed
ammodernamento;
b. dalla riserva legale;
c. dall'eventuale sovrapprezzo;
d. dalle eventuali riserve divisibili
collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci
finanziatori;
e. dalla riserva straordinaria e da ogni
altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
2. Le riserve, salve quelle di cui alle
precedenti lettere "c" e "d", sono indivisibili e, conseguentemente, non
possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della cooperativa,
ne' all'atto del suo scioglimento.
3. La Cooperativa puo' costituire uno o
piu' patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.
Art. 21 - Ristorni
1. Gli eventuali ristorni saranno
destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale o
del valore o del numero delle azioni di ciascun socio, anche in deroga al
valore massimo stabilito dall'art. 20 del presente. L'apposito regolamento
definisce le modalita' attraverso le quali la cooperativa individua i soci
in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo
scambio mutualistico.
Art. 22 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il
Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da
compilarsi in conformita' ai principi di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato
all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora
ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C.,
certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla
gestione.
4. L'assemblea che approva il bilancio
delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a. a riserva legale nella misura non
inferiore a quella prevista dalla legge;
b. al Fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
c. a rivalutazione gratuita del capitale
sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge
31.1.1992, n. 59;
d. ad eventuale ripartizione dei ristorni
destinandoli con la modalita' prevista dal precedente articolo art. 21;
e. ad eventuale remunerazione del
capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite
stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici
richiesti dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente;
f. ad eventuale remunerazione degli
strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a
mutualita' prevalente;
g. la restante parte a riserva
straordinaria.
La ripartizione di ristorni ai soci, ai sensi
del precedente articolo e' consentita solo una volta effettuate le
destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).
L'Assemblea puo' sempre deliberare, in
alternativa alle destinazioni di cui alle lettere c), d), e) f) e g) del
comma precedente, che la totalita' degli utili, fatto salvo solo quanto
indicato alla lettera b), venga devoluta alla riserva legale di cui alla
lettera a).
TITOLO V
ORGANI DELLA SOCIETa'
Articolo 23 - Organi della Societa'
1. Sono organi della Societa':
a. L'Assemblea dei soci;
b. Il Consiglio di Amministrazione;
c. Il Presidente della Societa';
d. Il Collegio Sindacale, ove la relativa
nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei soci;
e. Le Assemblee speciali dei possessori
degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Societa'.
Articolo 24 - Natura dell'Assemblea dei soci
1. L'assemblea dei soci e' ordinaria e
straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue
deliberazioni.
2. L'Assemblea regolarmente costituita
rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, assunte in
conformita' allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti
i soci, anche se assenti o dissenzienti.
Articolo 25 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea straordinaria
delibera sulle seguenti materie:
1.a. modificazioni dello Statuto e
proroga della durata della Cooperativa;
1.b. scioglimento anticipato della
Societa';
1.c. nomina, revoca, sostituzione e
poteri dei liquidatori;
1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso
di fusione per incorporazione di societa' interamente possedute dalla
Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per
cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione
ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
1.e. l'emissione degli strumenti
finanziari.
2. L'Assemblea ordinaria delibera
sulle seguenti materie:
2.a. approvazione del bilancio di
esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge e di statuto;
2.b. nomina e revoca del Consiglio di
Amministrazione, eventuale nomina del Collegio Sindacale e del Presidente
dello stesso e, quando previsto, del Revisore Contabile o della societa' di
revisione alla quale e' conferito l'incarico del controllo contabile;
2.c. determinazione degli eventuali
emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attivita'
collegiale, nonche' del compenso dei Sindaci, se nominati, e, quando
previsto, del soggetto al quale e' conferito l'incarico del controllo
contabile della Societa';
2.d. responsabilita' degli Amministratori
e dei Sindaci, se nominati;
2.e. in conformita' a quanto previsto
all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze
previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente
Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento
dell'attivita' mutualistica tra la Cooperativa ed i soci;
2.f. su richiesta degli interessati,
delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di
Amministrazione;
2.g. delibera sugli altri oggetti
riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla
sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilita'
di questo per gli atti compiuti.
Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea dei
soci
1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria
che straordinaria, e' convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante
avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di
convocazione viene altresi' fissato il giorno e l'ora per la seconda
convocazione, che non puo' avere luogo nello stesso giorno fissato per la
prima, ne' essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di
convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle
materie da trattare non puo' essere modificato rispetto a quello previsto
per la prima.
2. L'avviso di convocazione
dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' affisso nei locali
della Cooperativa ed in ogni unita' locale almeno dieci giorni prima
dell'adunanza ed e' inoltre comunicato ai soci con mezzi che garantiscano
la prova dell'avvenuto ricevimento, nel medesimo termine di dieci giorni
prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione, a sua
discrezione, potra' scegliere anche altri mezzi per la diffusione
dell'avviso di convocazione.
3. L'assemblea e' convocata nella sede
sociale o in qualsiasi altro luogo, purche' nella Provincia di Brescia.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere
convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e
per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari
esigenze, l'assemblea ordinaria potra' avere luogo entro centottanta giorni
dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale: in tal caso, il Consiglio di
Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al
bilancio. Il tutto come indicato e specificato nel precedente articolo 22,
comma 3°.
5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante
volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia
fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio
Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio
di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla
richiesta, la convocazione e' effettuata dal Collegio Sindacale, se
nominato.
Articolo 27 - Costituzione dell'Assemblea dei
soci
e validita' delle deliberazioni
1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i
soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con
i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei
quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I soci con
insufficiente anzianita' di iscrizione possono presenziare all'Assemblea,
senza diritto di intervento e di voto.
2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia
il valore delle azioni sottoscritte; al socio persona giuridica possono
essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione
all'ammontare della partecipazione sottoscritta.
3. In prima convocazione l'Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita con la presenza, in
proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu'
uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.
4. In seconda convocazione l'Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti e rappresentati.
5. L'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti
gli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. In deroga a quanto previsto ai
precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea straordinaria
convocata per l'assunzione della deliberazione riguardante l'alienazione o
l' assegnazione in proprieta' degli immobili sociali a proprieta' indivisa
assegnati in godimento ai soci e' regolarmente costituita, sia in prima che
in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti
soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti spettanti a tutti i
soci con diritto di voto e la delibera e' validamente presa quando ottenga
il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti e rappresentati.
I predetti quorum sono stabiliti anche per la
modifica del presente comma 6.
7. In ogni caso le votazioni devono
essere palesi.
8. L'Assemblea e' presieduta dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od
impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un
socio eletto dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la
regolarita' della sua costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due
scrutatori.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve
essere redatto da notaio.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono
constare dal verbale, il quale deve indicare le modalita' e il risultato
delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione
dei soci favorevoli, astenuti e contrari.
Articolo 28 - Rappresentanza nell'Assemblea
dei soci
1. I soci possono farsi rappresentare
nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i
dipendenti sia della Societa' che di societa' da queste controllate.
2. La rappresentanza deve essere
conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche
per le convocazioni successive alla prima.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale
dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
3. Ciascun socio non puo' rappresentare
piu' di cinque soci, con deleghe separate per ognuno di essi.
Articolo 29 - Assemblee separate
1. Qualora la societa' abbia piu' di
tremila soci e svolga la sua attivita' in piu' province ovvero abbia piu' di
cinquecento soci e realizzi piu' gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art.
2540 C.C. e' previsto lo svolgimento di assemblee separate.
2. In tal caso, l'Assemblea dei soci e'
costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee
separate.
3. Le Assemblee separate sono convocate
presso la sede sociale od in qualsiasi altro luogo, purche' in Italia.
4. Le Assemblee separate dovranno essere
convocate, con le medesime modalita' prevista per la convocazione
dell'Assemblea dei soci, per una data anteriore di almeno otto giorni
rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.
5. L'avviso di convocazione e' unico per
le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.
6. Le assemblee separate possono
deliberare su tutte le materie per le quali e' competente l'Assemblea dei
soci.
7. Per ciascun argomento posto all'ordine
del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa
a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato
in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio
delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un
socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di
astensione. L'Assemblea separata puo' anche designare soci sostituti dei
soci delegati, che la rappresentino nell'assemblea generale in caso di
impedimento di questi ultimi.
8. I delegati dalle Assemblee separate
rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente
adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di
voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a
rappresentare. Il numero dei voti rappresentati e' considerato sia ai fini
della regolarita' della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini
della validita' delle deliberazioni dalla stessa adottate. Alla Assemblea
generale possono assistere, senza diritto di voto, anche gli altri soci che
hanno preso parte alle Assemblee separate.
9. Per la regolarita' della costituzione
e della validita' delle deliberazioni delle Assemblee separate e
dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente
articolo, le disposizioni relative all'assemblea dei soci. In ogni caso, il
Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati
dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve
essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea
generale prima dell'inizio della stessa.
10. I verbali delle Assemblee separate
sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.
11. Le delibere delle Assemblee separate
non possono essere autonomamente impugnate.
Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono
essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee
separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate
irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la
validita' della deliberazione.
Articolo 30 - Assemblee speciali
1. Se l'Assemblea della Societa' ha
deliberato la emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di
strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono
l'apposita Assemblea speciale.
2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del
Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonche' sull'azione di
responsabilita' nei suoi confronti;
b) sull'approvazione delle deliberazioni
dell'Assemblea dei soci che pregiudichino i diritti della categoria;
c) sulla costituzione del fondo per le
spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
il fondo e' gestito dalla Societa' ed e' utilizzato dal Rappresentante
comune;
d) sulle controversie con la Cooperativa
e sulle relative transazioni e rinunce;
e) sugli altri argomenti di interesse
comune.
3. Il Rappresentante comune dura in
carica per un periodo non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto.
Esso provvede alla esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della
categoria nei rapporti con la Societa'; ha il diritto di assistere alle
Assemblee della Societa' e di impugnarne le deliberazioni; puo' esaminare il
libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea dei soci e puo' ottenerne estratti.
4. Le spese sostenute dal Rappresentante
comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).
5. L'Assemblea speciale e' convocata dal
Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei possessori ne faccia richiesta, con
l'indicazione degli argomenti da trattare.
In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea
speciale non venga convocata nei novanta giorni successivi la richiesta, la
convocazione e' effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.
6. Per la convocazione dell'Assemblea
speciale, per la regolarita' della sua costituzione e per la validita' delle
deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto
relative all'Assemblea ordinaria dei soci.
7. All'Assemblea speciale possono
assistere i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del
Collegio Sindacale, se nominato, ai quali deve essere inviata copia della
relativa convocazione.
Articolo 31 - Composizione del Consiglio di
Amministrazione -
Nomina, cessazione e responsabilita' dei
Consiglieri
1. Il Consiglio di Amministrazione e'
composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un
massimo di quindici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro
numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con i versamenti a
qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia
stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata
interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad
esercitare uffici direttivi, ne' la dichiarazione di fallimento o fra i
mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.
2. Gli amministratori durano in carica
per tre esercizi e non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di
tre mandati. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il
Consiglio e' stato ricostituito.
3. Gli amministratori sono revocabili
dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del
danno se la revoca avviene senza giusta causa.
4. Gli amministratori sono dispensati dal
prestare cauzione.
5. I compensi degli Amministratori, per
la loro attivita' collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della
loro elezione.
6. Gli amministratori non possono
assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa'
concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente con quella della
Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione
dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali
divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.
7. Oltre che per i motivi previsti al
comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:
a. perda i requisiti per essere socio,
incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o
sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad
esercitate uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;
b. non provveda al versamento di quanto
dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli e' stato indicato;
c. non sia presente, senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.
8. Il verificarsi della decadenza di cui
al comma precedente e' accertato dal Presidente, il quale ne da' immediata
comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei
quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi
dell'articolo 2386 C.C.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della
Cooperativa, la comunicazione e' effettuata dal Presidente del Collegio
Sindacale, se nominato, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla
convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.
Articolo 32 - Funzionamento del Consiglio di
Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, nella
sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della
Societa' e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di
impossibilita' di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.
2. Il Consiglio di Amministrazione puo'
affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i
necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalita' di
esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di
redazione del bilancio di esercizio, di redazione dei progetti di fusione e
di scissione, di convocazione dell'Assemblea, di ammissione, di recesso e di
esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici
con i soci.
3. Al Consigliere al quale siano affidati
incarichi e' riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del
Collegio Sindacale, se nominato.
4. Il Consiglio puo' altresi' delegare
proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un numero di
consiglieri determinato di volta in volta dal Consiglio stesso il quale
determinera' il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio
della delega.
5. Il Consigliere deve dare notizia agli
altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se
l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente
affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresi' astenersi dal
compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla,
deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per
la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare
danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal
Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma
del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla
Cooperativa dalla sua azione od omissione.
6. Gli amministratori rispondono dei
danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio
proprio o di terzi di dati, di notizie o di opportunita' di affari appresi
nell'esercizio dell'incarico.
Articolo 33 - Compiti del Consiglio di
Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione
provvede, in conformita' alla legge ed allo Statuto, alla gestione della
Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilita', per il
miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale,
compiendo tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che
non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente
Statuto.
2. In particolare, oltre alle ulteriori
attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al
Consiglio di Amministrazione compete:
a. assumere i provvedimenti in materia di
ammissione, di recesso, di esclusione e di decesso dei soci e di
liquidazione della relativa quota sociale;
b. proporre all'Assemblea,
contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale
sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo
conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
c. deliberare sulla costituzione di
patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e
seguenti del Codice Civile;
d. convocare l'Assemblea dei soci e, se
costituite, le Assemblee speciali;
e. curare l'esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea;
f. predisporre i regolamenti statutari
che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci ed i regolamenti
organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da
sottoporre all'Assemblea dei soci;
g. deliberare la partecipazione a Gruppi
cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile;
h. deliberare la costituzione e
l'apertura di uffici e di sedi secondarie della Cooperativa;
i. stipulare tutti gli atti ed i
contratti di ogni genere inerenti all'attivita'; in particolare, fra
l'altro, deliberare la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre
mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui gia' concessi, consentire
ipoteche, accendere, postergare, ridurre, consentire la cancellazione di
ipoteche e qualsiasi annotazione nei Registri Immobiliari, rinunziare ad
ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione
presso Istituti di credito e svolgere ogni azione presso ogni ufficio
pubblico o privato;
j. transigere e compromettere vertenze a
mezzo di arbitri;
k. deliberare il conferimento di procure
per singoli atti o per determinate categorie di atti, ferma la facolta'
attribuita al Presidente della Cooperativa;
l. assumere e licenziare i dirigenti ed i
dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
m. nominare direttori generali, tecnici
ed amministrativi, determinandone le mansioni ed i compensi;
n. provvedere alla sostituzione dei
consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed
entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile e dell' articolo 31, comma 8
del presente;
o. valutare l'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile, nonche' dell'organico della
Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di
attivita' della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione,
adottando le conseguenti deliberazioni;
p. redigere, ove occorra, i progetti di
fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e
2506 bis del Codice Civile;
q. deliberare sulla fusione per
incorporazione di societa' interamente possedute dalla Cooperativa o delle
quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o
delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi e nei
limiti degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
r. redigere il bilancio di esercizio,
documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui
all'articolo 2512 primo comma Codice Civile, con le modalita' di cui
all'articolo 2513 Codice Civile e predispone la relazione sulla gestione di
cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico, nonche' le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci;
s. assumere le deliberazioni allo stesso
affidate dai Regolamenti della Cooperativa;
t. acquistare azioni proprie della
Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
u. deliberare, nei limiti e per le
finalita' di cui all'articolo 4 del presente l'assunzione di partecipazioni
in altre imprese.
Articolo 34 - Convocazione del Consiglio di
Amministrazione
e validita' delle deliberazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione e'
convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o
necessario. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici
giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da
trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale, se
nominato.
2. Il Consiglio e' convocato mediante
comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La
convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno tre giorni prima
della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere
inviata per telegramma o per fax con un preavviso di almeno un giorno non
festivo.
3. Il Consiglio e' regolarmente
costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le
deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parita' di voti,
prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di
fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Le votazioni sono effettuate con voto
palese.
5. Le funzioni di Segretario del
Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da
un dipendente della Cooperativa designato dal Presidente. Delle riunioni del
Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni che non sono prese in
conformita' alla legge od allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio
Sindacale, se nominato, e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro
novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2378 del Codice Civile.
Possono essere altresi' impugnate dai soci le
deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 2377 e 2378 del Codice Civile.
Articolo 35 - Presidente del Consiglio di
Amministrazione
e della Cooperativa
1. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione e della Cooperativa e' nominato dal Consiglio ed ha la firma
e la rappresentanza legale della Societa'.
2. Oltre alle ulteriori funzioni
eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare,
compete:
a. stipulare i contratti e gli atti di
ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il
conseguimento dell'oggetto sociale;
b. incassare le somme dovute alla
Societa', a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con
il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
c. stare in giudizio per conto della
Societa' presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale e
nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti la Societa' presso qualunque organo di giurisdizione
ordinaria e speciale;
d. curare l'affissione, presso la sede
sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale
relativo alla piu' recente revisione cooperativa od ispezione straordinaria
eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e. rilasciare, ai fini della
certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2.8.2002, n. 220;
f. curare la tenuta del libro dei soci e,
se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa e degli
strumenti finanziari e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e, se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
g. provvedere agli adempimenti previsti
dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice Civile per la iscrizione nel
Registro delle Imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma del
Codice Civile, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei
Sindaci, se nominati.
3. Qualora il Presidente sia
impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal
Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei
terzi, dell'assenza o dell' impedimento del Presidente.
4. Le cariche di Presidente e di Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione sono cumulabili con quella di
Consigliere Delegato.
Articolo 36 - Composizione e doveri del
Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale, se nominato, si
compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge due
Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non
partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione, ai possessori di tali
strumenti puo' essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.
2. Se la Cooperativa e' dotata di
Collegio Sindacale, tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono
scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso
il Ministero della Giustizia.
3. In caso di nomina del Collegio
Sindacale, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti,
decadono dall'ufficio:
a. coloro che siano legati alla
Cooperativa od alle societa' da questa controllate o che la controllano od a
quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza;
b. i soci che non siano in regola con i
versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei
quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
c. coloro a carico dei quali si sia
verificata la interdizione, l' inabilitazione o la condanna ad una pena che
comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il
fallimento;
d. il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli
Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori delle societa' controllate dalla Cooperativa, delle
societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
4. I Sindaci effettivi, se nominati,
durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il Collegio e' stato ricostituito.
I Sindaci sono sempre rieleggibili.
5. Ove la Cooperativa sia dotata di
Collegio Sindacale, il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del
Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera
durata del mandato.
6. In caso di morte, di rinunzia o di
decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi
Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea che deve provvedere alla
nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del
Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i
Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il
Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione la
convocazione dell'Assemblea perche' provveda all'integrazione del Collegio
medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio
e' assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco piu' anziano di eta'.
7. I Sindaci, se nominati, possono essere
revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la
Cooperativa, sentito l'interessato.
Articolo 37 - Compiti e funzionamento del
Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale, se nominato,
vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
Societa' e sul suo concreto funzionamento.
2. Fino a quando la Societa' non sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio
Sindacale, se nominato, il controllo contabile della Societa'.
3. Se nominato, il Collegio Sindacale, in
particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre
disposizioni del presente Statuto:
a. vigila sulla conformita' alla legge,
al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere
assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle
stesse disposti dal Presidente;
b. accerta la regolare tenuta dei libri
sociali;
c. accerta, almeno ogni novanta giorni,
la consistenza dei valori depositati presso la Societa' e dei valori e dei
titoli di proprieta' della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o
custodia;
d. accerta la regolare gestione e la
rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci
alla Societa';
e. richiede la convocazione del Consiglio
di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attivita' di
vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli
argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di
competenza;
f. convoca l'Assemblea, assolvendo i
relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da
parte del Consiglio di Amministrazione e, previa comunicazione al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, puo' convocare l'Assemblea qualora
nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante
gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere;
g. riferisce all'Assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri
doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli
documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di
valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio
precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga
ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresi' sui
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza
di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalita'
di cui al successivo articolo 2513 C.C.;
h. cura la iscrizione nel Registro delle
imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio
per qualsiasi causa;
i. provvede all'asseverazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo
2.8.2002, n. 220.
4. I Sindaci, se nominati, devono
assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
5. Per l'esecuzione del controllo
contabile, il Collegio Sindacale, se nominato, in particolare:
a. verifica, nel corso dell'esercizio e
con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita'
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
b. verifica se il bilancio di esercizio
corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano.
6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo
svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea
il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del Revisore
contabile o della societa' di revisione alla quale e' conferito l'incarico
del controllo contabile della Cooperativa e scambia tempestivamente con il
soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei
rispettivi compiti.
7. Il Collegio Sindacale, se nominato,
deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunione deve redigersi
processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
8. Il Collegio Sindacale, se nominato, e'
regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha
diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Articolo 38 - Controllo contabile
1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato, ovvero allorche' la Cooperativa non sia
dotata di Collegio Sindacale, il controllo contabile e' esercitato da un
Revisore Contabile o da una Societa' di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. L'incarico del controllo contabile e'
conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al
Revisore od alla societa' di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico puo' essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione
di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nella cui
circoscrizione la Cooperativa ha sede, sentito l'interessato. Sulla nomina e
sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale, se
nominato.
L'incarico cessa inoltre automaticamente, se la
Cooperativa non e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato,
allorche', per adeguarsi ad un obbligo di legge ovvero per scelta autonoma,
l'Assemblea dei soci ritenga di procedere alla nomina del Collegio
Sindacale. In tal caso, ai sensi del precedente articolo 37 il controllo
contabile e' attribuito al Collegio Sindacale.
In ogni caso di cessazione dell'incarico, il
Revisore Contabile o la societa' di revisione scambia tempestivamente con il
nuovo soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti
per l'espletamento dei propri compiti.
3. Non possono essere incaricati del
controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:
a. i Sindaci della Cooperativa o delle
societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano o di
quelle sottoposte a comune controllo;
b. coloro che siano legati alla
Cooperativa od alle societa' da questa controllate o che la controllano od a
quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza;
c. coloro a carico dei quali si sia
verificata la interdizione, l' inabilitazione o la condanna ad una pena che
comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il
fallimento;
d. il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli
Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori delle societa' controllate dalla Cooperativa, delle
societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Qualora l'incarico sia conferito ad una societa'
di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si
applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
4. L'incarico ha la durata di tre
esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
5. Il soggetto incaricato del controllo
contabile:
a. verifica, nel corso dell'esercizio e
con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita'
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
b. verifica se il bilancio di esercizio
corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
c. riferisce all'Assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri
doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli
documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di
valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio
precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga
ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
d. puo' chiedere agli Amministratori
documenti e notizie utili al controllo e puo' procedere ad ispezioni;
e. scambia tempestivamente con il
Collegio Sindacale, se nominato, le informazioni rilevanti per
l'espletamento dei rispettivi compiti;
f. documenta l'attivita' svolta in un
apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della
Cooperativa.
6. Il soggetto incaricato del controllo
contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalita' e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; e' responsabile della
veridicita' delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui
fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E'
responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni
di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in
conformita' agli obblighi della propria carica.
7. L'azione di responsabilita' contro il
soggetto incaricato del controllo contabile e' promossa dall'Assemblea o dai
soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in
quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile,
sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in
frazione del capitale, uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei
voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di
responsabilita' sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno
spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti
colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale
azione puo' essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice
Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il
socio.
Articolo 39 - Scioglimento e liquidazione
della Societa'
1. Lo scioglimento anticipato della
Societa', quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545
duodecies del Codice Civile, e' deliberato dall'Assemblea straordinaria, la
quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto,
decide:
a. il numero dei liquidatori e le regole
di funzionamento del Collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
b. la nomina dei liquidatori, con
indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Societa';
c. i criteri in base ai quali deve
svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare
riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti
necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior
realizzo.
2. Il patrimonio residuo risultante dal
bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso
del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - e' devoluto al
Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
istituito ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31.1.1992, n. 59.
3. Dalla liquidazione sono esclusi, se
previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprieta' della
Societa' eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera g) del presente la cui proprieta' deve
essere trasferita all'Ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle
condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.
Articolo 40 - Requisiti mutualistici
1. Qualora la Cooperativa intenda
mantenere la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente, le clausole
mutualistiche del presente statuto in tema di distribuzione dei dividendi ai
soci (art. 22, 4° comma), non ripartibilita' delle riserve (art. 20, 2°
comma) e di devoluzione del patrimonio (art. 39, 2° comma) sono inderogabili
e devono essere di fatto osservate.
Articolo 41 - Collegio Arbitrale
1. Qualsiasi controversia insorta fra i
soci e la societa' o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, nonche' le controversie promosse
da amministratori, componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e
liquidatori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'articolo 34
del Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 5, alla decisione di un arbitro unico
nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Societa'. La
clausola compromissoria e' vincolante per gli amministratori, per i
componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e per i liquidatori a
seguito dell'accettazione dell'incarico.
2. Non possono essere oggetto di
arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero.
3. La domanda di arbitrato proposta dalla
Cooperativa o nei suoi confronti e' depositata presso il Registro delle
Imprese a cura del Presidente della Cooperativa ed e' resa disponibile ai
soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile.
4. L'arbitro decide secondo diritto, con
lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, 2° comma, del Codice di
Procedura Civile.
5. Al giudizio arbitrale si applicano le
disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato, con i
limiti e le integrazioni previsti dall'articolo 35 del Decreto Legislativo
17.1.2003, n. 5.
6. La soppressione della clausola
compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci
che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con
diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Societa'.
Articolo 42 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le
disposizioni del Codice Civile sulle societa' cooperative e, in quanto
compatibili, sulle societa' per azioni.